Verificata l'immediata chiusura del nostro canale su “Vimeo”, per avere semplicemente ripubblicato un video di “pubblico dominio” del virologo Giulio Tarro sui vaccini (tra l'altro tuttora presente su Youtube), senza alcuna spiegazione e, consci del boicottaggio da parte dei principali motori di ricerca, per i contenuti alternativi alla narrazione ufficiale, pubblicati da Extrapedia, avvalendoci dei diritti sottoriportati e di quant'altri previsti sull'uso equo di un'opera eventualmente protetta anche solo in parte da copyright, abbiamo creato un nostro Canale (10 giugno 2020) libero da totalitarismi, coercizioni e censure d'ogni genere, dicendo “Addio” anche a Youtube.
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Diritto alla libertà di espressione nell’ordinamento giuridico internazionale
Il diritto alla libertà di espressione trova esplicita tutela nell’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cui dettato recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».
La medesima tutela è accordata dall’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 3) la cui disposizione precisa ulteriormente che: «tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta».
Una serie di disposizioni adottate in sede OSCE (e della precedente CSCE) tra le quali sono comunemente annoverati i principi affermati in occasione del vertice dei capi di Stato tenutosi a Budapest nel 1994 («Gli Stati partecipanti riaffermano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo e una componente essenziale di una società democratica. A tale riguardo, mezzi di informazione indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e sistemi di governo responsabili. Essi assumono quale principio guida la salvaguardia di tale diritto»), ovvero contenuti nella Decisione n. 633 del Consiglio permanente dell'OSCE, allegata alla decisione n. 12/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi a Sofia nel 2004 («Riaffermando l’importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet»). 4)
MANUALE DEI DIRITTI UMANI 5)
1. Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro mezzo di propria scelta.
3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l’abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell’informazione, o con ogni altro mezzo che tenda a impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni. 6)
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 7)
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto… 8)
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. 9)
1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 10)
COSTITUZIONE ITALIANA
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».