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Verificata l'immediata chiusura del nostro canale su “Vimeo”, per avere semplicemente ripubblicato un video di “pubblico dominio” del virologo Giulio Tarro sui vaccini (tra l'altro tuttora presente su Youtube), senza alcuna spiegazione e, consci del boicottaggio da parte dei principali motori di ricerca, per i contenuti alternativi alla narrazione ufficiale, pubblicati da Extrapedia, avvalendoci dei diritti sottoriportati e di quant'altri previsti sull'uso equo di un'opera eventualmente protetta anche solo in parte da copyright, abbiamo creato un nostro Canale (10 giugno 2020) libero da totalitarismi, coercizioni e censure d'ogni genere, dicendo “Addio” anche a Youtube.

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Diritto alla libertà di espressione nell’ordinamento giuridico internazionale

Premessa

Il diritto alla libertà di espressione trova esplicita tutela nell’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cui dettato recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

La medesima tutela è accordata dall’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 3) la cui disposizione precisa ulteriormente che: «tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta».

Una serie di disposizioni adottate in sede OSCE (e della precedente CSCE) tra le quali sono comunemente annoverati i principi affermati in occasione del vertice dei capi di Stato tenutosi a Budapest nel 1994 («Gli Stati partecipanti riaffermano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo e una componente essenziale di una società democratica. A tale riguardo, mezzi di informazione indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e sistemi di governo responsabili. Essi assumono quale principio guida la salvaguardia di tale diritto»), ovvero contenuti nella Decisione n. 633 del Consiglio permanente dell'OSCE, allegata alla decisione n. 12/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi a Sofia nel 2004 («Riaffermando l’importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet»). 4)

MANUALE DEI DIRITTI UMANI 5)

Articolo 13 - Libertà di pensiero e di espressione

1. Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro mezzo di propria scelta.

3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l’abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell’informazione, o con ogni altro mezzo che tenda a impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni. 6)

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 7)

Preambolo

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto… 8)

Articolo 6

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. 9)

Articolo 21

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 10)

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 21

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

1)
Italia: L’articolo 70 della Legge 22/04/1941 m° 633 è stato novellato con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n° 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE (INFOSOC) “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Successivamente è stato nuovamente novellato dalla Legge 9 gennaio 2008, n° 2, intitolata “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori“, che ha introdotto il comma 1-bis: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
Europa: ”Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento Europeo“ - (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) - Emendamento 16 Articolo 3, comma 1 ter (nuovo): «Gli Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato come reato».
USA: Titolo 17, § 107, del Copyright Act del 1976 «1. l’utilizzo di materiale protetto da copyright per una critica, o un commento, per diritto di cronaca, ai fini dell’insegnamento, per una borsa di studio, o per ricerca; 2. l’uso ragionevole di materiale protetto da copyright per una parodia. Questa fattispecie non costituisce una violazione, a meno che non si tratti di una parodia a scopi pubblicitari, nel qual caso questa non si considera “fair use”; 3. l’utilizzo di una copia ottenuta in modo lecito di un programma software per il computer si può ritenere una delle fattispecie contemplate nel “fair use”».
Canada: Il Fair Dealing è un'eccezione al Canadian Copyright Act (RSC, 1985, c. C-42) che «consente l'uso di opere protette da copyright di altre persone senza autorizzazione o pagamento a scopo di ricerca, studio privato, istruzione, satira, parodia, critica, revisione o notizie».
2)
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3)
Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore a livello internazionale il 23 marzo 1976. Al 30 settembre 2019 gli Stati parti contraenti erano 173. La traduzione in lingua italiana può essere consultata nel volume Manuale dei diritti umani, pubblicato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica Italiana nel mese di febbraio 2006, vol. I, p. 128 ss.
4)
Tratto da: EPRS - Servizio Ricerca del Parlamento europeo (13 novembre 2019) ”La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato
5)
Pubblicato dal Senato della Repubblica italiana nel mese di febbraio 2006
6)
Vol. 1 pagg. 323-324
7)
VERSIONE CONSOLIDATA - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012
8)
C.326/15
9)
ex articolo 6 del TUE - C. 326/19
10)
C. 326/28
leggimi.txt · Ultima modifica: 13/07/2020 08:26 da @Staff R.